Sull’indennità di accompagnamento ci sono non pochi punti interrogativi. Una serie di domande che riguardano in generale i casi in cui se ne può usufruire e quelli per cui, invece, non se ne ha diritto.
Grandi sono i dubbi, ad esempio, per quello che riguarda le persone che si ammalano di tumori e devono effettuare la chemioterapia o radioterapia.
Elementi invasivi nella vita di una persona, ma lo sono a tal punto da poter richiedere l’indennità di accompagnamento? Quali requisiti bisogna soddisfare? Cosa fare per ottenerla?
Quando un tumore dà diritto all’accompagnamento
Innanzitutto ci si chiede se, in effetti, affrontare un tumore possa dare direttamente diritto all’indennità di accompagnamento e come in molti sapranno, non è assolutamente così.
A dirlo è la Cassazione che impone taluni requisiti per quello che riguarda l’accesso a tali agevolazioni.
La Legge n. 18 dell’11 febbraio 1980 afferma che possono ottenere indennità di accompagnamento tutti coloro che sono impossibilitati a muoversi e/o camminare senza l’aiuto continuativo di un assistente o a compiere tutti quei gesti che si svolgono quotidianamente.
In altre parole si tratta di un supporto economico che spetta a chi ha bisogno di assistenza continua.
La chemioterapia in molti casi può compromettere le attività ordinarie. Per questo motivo la Suprema Corte con la sentenza del 27/05/2004 n. 10212 ha confermato che al malato di tumore che si sottopone a chemioterapia, l’indennità di accompagno spetta per tutto l periodo delle cure, anche se per periodi molto brevi, purché non siano inferiore al mese.
Presentazione della domanda
Risarcimenti e rimborsi è un portale che a più riprese ha affrontato l’argomento con lo scopo di chiarire quelli che sono i punti salienti dell’argomento. L’indennità di accompagnamento può essere richiesta attraverso una domanda di invalidità, con allegato il certificato del medico che attesti l’effettiva necessità del malato ad avere assistenza continuativa.
L’intera documentazione del malato verrà poi sottoposta alla Commissione Medica dell’INPS, la quale potrà decidere o di chiamare a visita il soggetto, ovvero basarsi sui certificati medici inviati.
Ciò che risulta importante è che nella domanda che viene presentata il medico indichi almeno una delle due voci:
- “La persona è impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”;
- “La persona non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua”.
A tal fine si raccomanda sempre, di presentare una documentazione medica che sia completa ed aggiornata, che offra una panoramica completa dello stato di salute reale, accompagnata dalla relazione del proprio oncologo.
La commissione medica verifica la natura patologica ed il decorso della malattia
Ivi compreso il tempo di concessione del beneficio: attraverso il richiamo del paziente per le relative revisioni, l’INPS vuole verificare lo stato di salute generale.
Se il paziente reagisce bene alle cure e riprende a fare una vita regolare (lavoro, cura di sé stesso e della propria famiglia) l’indennità verrà sospesa o cessata.
Se al contrario il paziente non reagisce bene ed è palese la sua necessità di assistenza, il periodo nel quale si ha diritto all’indennizzo verrà prolungato, salvo poi future revisioni.
I ricorsi e la prevenzione
Nel caso in cui la richiesta di accompagnamento venga negata, si consiglia di procedere a ricorso entro e non oltre i 6 mesi dalla ricezione del verbale con raccomandata via posta.
In genere per poter procedere a ricorso occorre rivolgersi al proprio medico o al patronato che si è occupato della domanda e che possa aiutare ad inoltrare ulteriore documentazione sul paziente.
Al fine di migliorare la salute collettiva gli istituti previdenziali dello stato incentivano campagne di prevenzione per gli over 50 completamente gratuite.